Cos’è un Ordine e come funziona
Dal Collegio IPASVI all’Ordine delle Professioni Infermieristiche; gli organi istituzionali, l’assemblea degli iscritti, la FNOPI.
L’Ordine
Gli Ordini provinciali come il nostro, sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) e dalla legge 3/2018.

La norma affida agli Ordini una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che l’Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) sono 102: i primi si sono costituiti nel 1954.
Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine provinciale stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali.
L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni quattro anni attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti, indetta nel terzo trimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. I componenti del Consiglio variano da 5 per gli Ordini con meno di 1000 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.
Ogni Ordine distribuisce al proprio interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.
Organigramma
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine Provinciale di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Direttivo
L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni quattro anni attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per gli Ordini provinciali con meno di 1000 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche provinciale di Varese è composto da 15 componenti. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario vengono decise all’interno del Consiglio Direttivo.
Il Collegio Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente iscritto nel registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi e hanno il compito di vigilare sulla corretta gestione finanziaria dei bilanci dell’Ordine.
Le Commissioni d’Albo
Alle Commissioni d’Albo spettano le seguenti attribuzioni:
- proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista;
- adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie;
- dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.
Le assemblee degli iscritti
Assemblea Ordinaria
Le assemblee degli iscritti dell’Ordine dell’Ordine di Varese si riuniscono in maniera ordinaria ed elettiva.
L’Assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria all’inizio ogni anno. Per la validità dell’assemblea occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti. Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.
La delega viene messa in calce all’avviso di convocazione. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
Quando non si raggiunge il numero legale per la validità dell’assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
Nella seduta dell’Assemblea ordinaria viene illustrato e messo all’approvazione il Bilancio Preventivo e Consuntivo delle attività del Collegio stesso.
Inoltre il Presidente per conto dei componenti il Consiglio Direttivo illustra le attività che il consiglio stesso intende realizzare nell’arco dell’anno.
Le attività verranno messe all’approvazione dei presenti.
Le assemblee in seduta straordinaria hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell’albo.
Assemblea Elettiva
Ogni quadriennio, entro il terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade, a cura del Presidente dell’Ordine è convocata l’assemblea degli iscritti per l’elezione del nuovo Consiglio.
Viene inviato ad ogni iscritto all’albo l’avviso di convocazione tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni. Nella convocazione sarà segnato l’elenco dei componenti il Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell’Ordine.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all’inizio dell’assemblea elettiva e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di Segretario.
Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri uscenti.
Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal Segretario.
Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l’uno e gli altri appongono la firma.
Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
La FNOPI
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato, istituito con legge 29 ottobre 1954 n. 1049 e regolamentato dal DLCPS 233/1946 come modificato dalla Legge 3/2018.La Federazione Nazionale emana il Codice deontologico e la legge le attribuisce compiti di indirizzo e coordinamento sugli Ordini provinciali.La Federazione e gli Ordini sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti locali e nazionali si svolgono ogni quattro anni.
Sono Organi della Federazione Nazionale:
- Il Presidente
- Il Comitato Centrale
- Il Consiglio Nazionale
- La Commissione Albo Infermieri
- La Commissione Albo Infermieri pediatrici
- Il Collegio dei Revisori
Il Comitato centrale è l’organo di governo della Federazione; si rinnova ogni quadriennio attraverso un’Assemblea elettorale composta dai Presidenti degli Ordini provinciali e delle relative Commissioni di Albo.
È l’organismo che ha la responsabilità di gestire l’attività amministrativa e gestionale della Federazione nazionale. Il Comitato Centrale prevede al proprio interno la distribuzione delle cariche di: presidente, vicepresidente, segretario nazionale e tesoriere.
In esecuzione della legge 3/2018, è composto da 15 componenti.
Sito internet FNOPI https://www.fnopi.it/federazione/



